Art. 13

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[1](Art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 4, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Variazioni alla dichiarazione di lavoro.

[3]Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 12, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di attuarle. Il fabbricante non puo' produrre olio in quantita' maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella gia' dichiarata.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art13 · fonte su Normattiva