Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 4, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Variazioni alla dichiarazione di lavoro.

[3]Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 12, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di attuarle. Il fabbricante non puo' produrre olio in quantita' maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella gia' dichiarata.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art13 · fonte su Normattiva