Art. 18
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[1](Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Requisiti degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili.
[3]Gli oli di semi prodotti nel territorio dello Stato e quelli importati dall'estero, destinati ad usi commestibili, debbono:
- a)essere raffinati;
- b)avere un'acidita' totale libera calcolata in acido oleico, non superiore al 0,5%;
- c)non presentare difetti all'esame organolettico, quali cattivo odore e sapore, ed altri comprovabili attraverso le caratteristiche indicate nei metodi ufficiali di analisi, e attraverso le ricerche normalmente usate nei laboratori chimici;
- d)essere addizionati col 5% di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva