Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Requisiti degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili.
[3]Gli oli di semi prodotti nel territorio dello Stato e quelli importati dall'estero, destinati ad usi commestibili, debbono:
- a)essere raffinati;
- b)avere un'acidita' totale libera calcolata in acido oleico, non superiore al 0,5%;
- c)non presentare difetti all'esame organolettico, quali cattivo odore e sapore, ed altri comprovabili attraverso le caratteristiche indicate nei metodi ufficiali di analisi, e attraverso le ricerche normalmente usate nei laboratori chimici;
- d)essere addizionati col 5% di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva