Art. 20
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[1](Art. 12, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Requisiti degli oli di noce, di girasole e di ravizzone destinati al consumo familiare dei produttori dei relativi semi.
[3]Gli oli di noce, di girasole, di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e degli spremitori dei relativi oli, sono esentati dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione. Ciascun produttore e ciascun spremitore dei semi oleosi di cui sopra non puo' ritirare complessivamente, per ciascun anno, piu' di kg. 80 di detti oli di semi, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, e non puo' farne commercio.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva