Art. 20
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[1](Art. 12, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Requisiti degli oli di noce, di girasole e di ravizzone destinati al consumo familiare dei produttori dei relativi semi.
[3]Gli oli di noce, di girasole, di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e degli spremitori dei relativi oli, sono esentati dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione. Ciascun produttore e ciascun spremitore dei semi oleosi di cui sopra non puo' ritirare complessivamente, per ciascun anno, piu' di kg. 80 di detti oli di semi, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, e non puo' farne commercio.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva