Art. 25

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[1](Art. 11, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Divieto di detenere e vendere oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti oppure con altri grassi di origine animale o vegetale.

[3]E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subito trattamenti fisici o chimici.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art25 · fonte su Normattiva