Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 11, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Divieto di detenere e vendere oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti oppure con altri grassi di origine animale o vegetale.
[3]E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subito trattamenti fisici o chimici.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva