Art. 28
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[1](Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Condizionamento dell'olio di lino cotto.
[3]L'olio di lino cotto, prodotto nell'interno dello Stato od importato dall'estero, deve essere immesso in commercio condizionato in recipienti di contenuto fino a due quintali, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalita' della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, l'ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, l'indicazione "olio di lino cotto" ed il peso netto dell'olio contenuto, salvo quanto disposto dal seguente art. 29.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva