Art. 28
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[1](Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Condizionamento dell'olio di lino cotto.
[3]L'olio di lino cotto, prodotto nell'interno dello Stato od importato dall'estero, deve essere immesso in commercio condizionato in recipienti di contenuto fino a due quintali, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalita' della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, l'ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, l'indicazione "olio di lino cotto" ed il peso netto dell'olio contenuto, salvo quanto disposto dal seguente art. 29. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva