Art. 29

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[1](Articoli 28, 29, primo comma, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Vincoli sulla circolazione e sul deposito dell'olio di lino cotto.

[3]L'olio di lino cotto, condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, e' esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito, salvo quanto disposto al comma seguente. La circolazione dell'olio di lino cotto, comunque condizionato in recipienti di contenuto superiore ai due quintali, e' soggetto a bolletta di legittimazione. Nei depositi commerciali, negli esercizi di minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto che non si trova condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28 e' considerato di contrabbando. Negli esercizi di minuta vendita non puo' tenersi aperto, per la vendita, piu' di un recipiente di contenuto fino a due quintali.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 5 giugno 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art29 · fonte su Normattiva