Art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1960 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 28, 29, primo comma, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Vincoli sulla circolazione e sul deposito dell'olio di lino cotto.

[3]L'olio di lino cotto, condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, e' esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito, salvo quanto disposto al comma seguente. La circolazione dell'olio di lino cotto, comunque condizionato in recipienti di contenuto superiore ai due quintali, e' soggetto a bolletta di legittimazione. Nei depositi commerciali, negli esercizi di minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto che non si trova condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28 e' considerato di contrabbando. Negli esercizi di minuta vendita non puo' tenersi aperto, per la vendita, piu' di un recipiente di contenuto fino a due quintali. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 31 maggio 1960, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217.

Testo vigente dal 5 giugno 1960 al 15 aprile 1962 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art29 · fonte su Normattiva