Art. 30
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[2]Vincoli sulla circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, delle oleine e delle paste di raffinazione.
[3]La circolazione degli oli di semi, diversi da quelle di lino cotto, in quantita' superiore ai kg. 25 e' soggetta a bolletta di legittimazione che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto e' destinato. La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantita', per ciascun prodotto, superiore al quintale, e' soggetta a bolletta di legittimazione. Gli oli di semi diversi da quello di lino cotto, in quantita' inferiore a kg. 25, se destinati a ditte esercenti depositi di cui al seguente art. 31, devono essere accompagnati con bolletta di legittimazione. Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana; dalle brigate della Guardia di finanza; dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici; dagli uffici postali.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162
1Il D.L. 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed e' soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se e' superiore a 3 quintali." Ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31". Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a chilogrammi 100".
Testo vigente dal 1 aprile 1956 al 21 dicembre 1956 · versione 1 su Normattiva