Art. 30

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[1](Art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 - Art. 15, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495)

[2]Vincoli sulla circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, delle oleine e delle paste di raffinazione.

[3]La circolazione degli oli di semi, diversi da quelle di lino cotto, in quantita' superiore ai kg. 25 e' soggetta a bolletta di legittimazione che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto e' destinato. ((Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonche' la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale.)) La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantita', per ciascun prodotto, superiore al quintale, e' soggetta a bolletta di legittimazione. Gli oli di semi diversi da quello di lino cotto, in quantita' inferiore a kg. 25, se destinati a ditte esercenti depositi di cui al seguente art. 31, devono essere accompagnati con bolletta di legittimazione. Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana; dalle brigate della Guardia di finanza; dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici; dagli uffici postali.1 1a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162

1

Il D.L. 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed e' soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se e' superiore a 3 quintali." Ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31". Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a chilogrammi 100".

1a

Il D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380, convertito senza modificazioni dalla L. 13 febbraio 1957, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958. Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217."

Testo vigente dal 21 dicembre 1956 al 15 aprile 1962 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art30 · fonte su Normattiva