Art. 31

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[1](Art. 15, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Depositi di oli di semi fuori fabbrica o raffineria.

[3]Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, in quantita' superiore al quintale, di oleine in quantita' superiore a cinque quintali e di paste di raffinazione in quantita' superiore a cinque quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed e' soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 1 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art31 · fonte su Normattiva