Art. 31
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[1](Art. 15, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Depositi di oli di semi fuori fabbrica o raffineria.
[3]Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, in quantita' superiore al quintale, di oleine in quantita' superiore a cinque quintali e di paste di raffinazione in quantita' superiore a cinque quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed e' soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.1 1a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162
1Il D.L. 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed e' soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se e' superiore a 3 quintali." Ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31". Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a chilogrammi 100".
Il D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380, convertito senza modificazioni dalla L. 13 febbraio 1957, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958. Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217."
Testo vigente dal 21 dicembre 1956 al 15 aprile 1962 · versione 2 su Normattiva