Art. 32

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui prootti esportati - Prescrizione del diritto.

[3]E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi esportati all'estero. E' altresi' concessa la restituzione della imposta di fabbricazione sui prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero, che sara' calcolata:

  • a)per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantita' fissa, in base a detta quantita' fissa;
  • b)per gli altri prodotti in base alla quantita' di olio accertata mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Non e' ammessa altra prova della avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della: bolletta originale di esportazione mod. A/55, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali. Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi effettuata dal competente Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art32 · fonte su Normattiva