Art. 32
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[1](Art. 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui prootti esportati - Prescrizione del diritto.
[3]E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi esportati all'estero. E' altresi' concessa la restituzione della imposta di fabbricazione sui prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero, che sara' calcolata:
- a)per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantita' fissa, in base a detta quantita' fissa;
- b)per gli altri prodotti in base alla quantita' di olio accertata mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Non e' ammessa altra prova della avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della: bolletta originale di esportazione mod. A/55, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali. Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi effettuata dal competente Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva