Art. 36

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[1](Art. 16, ultimi tre commi, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

[2]Rimborsi per erronea liquidazione dei tributi.

[3]La domanda per il rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errore nella liquidazione dei tributi e dei diritti deve essere presentata, sotto pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e deve essere corredata dalla quietanza originale relativa al pagamento medesimo. Qualora la revisione delle scritture accerti, entro il termine di cinque anni, errori di calcolo o di tassazione, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, purche' questi esibisca la quietanza originale di pagamento e, a richiesta della Amministrazione, gli altri documenti ritenuti necessari.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art36 · fonte su Normattiva