Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 16, ultimi tre commi, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Rimborsi per erronea liquidazione dei tributi.
[3]La domanda per il rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errore nella liquidazione dei tributi e dei diritti deve essere presentata, sotto pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e deve essere corredata dalla quietanza originale relativa al pagamento medesimo. Qualora la revisione delle scritture accerti, entro il termine di cinque anni, errori di calcolo o di tassazione, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, purche' questi esibisca la quietanza originale di pagamento e, a richiesta della Amministrazione, gli altri documenti ritenuti necessari. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva