Art. 42
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[2]Pene per la fabbricazione clandestina.
[3]Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente oli di semi e' punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione gravante sul prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie prime rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui, nonche' con la reclusione fino a due anni. La multa non puo' essere inflitta in misura inferiore a lire un milione. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi od attigui, degli apparecchi di produzione o di raffinazione e di materie prime, di oli greggi o raffinati, prima che la fabbrica o la raffineria siano state denunciate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. I macchinari, le materie prime ed i prodotti cadono in confisca.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva