Art. 42

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[1](Art. 18, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, secondo e terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per la fabbricazione clandestina.

[3]Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente oli di semi e' punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione gravante sul prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie prime rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui, nonche' con la reclusione fino a due anni. La multa non puo' essere inflitta in misura inferiore a lire un milione. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi od attigui, degli apparecchi di produzione o di raffinazione e di materie prime, di oli greggi o raffinati, prima che la fabbrica o la raffineria siano state denunciate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. I macchinari, le materie prime ed i prodotti cadono in confisca.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art42 · fonte su Normattiva