Art. 42
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[2]Pene per la fabbricazione clandestina.
[3]Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente oli di semi e' punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione gravante sul prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie prime rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui, nonche' con la reclusione fino a due anni. La multa non puo' essere inflitta in misura inferiore a lire un milione. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi od attigui, degli apparecchi di produzione o di raffinazione e di materie prime, di oli greggi o raffinati, prima che la fabbrica o la raffineria siano state denunciate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. I macchinari, le materie prime ed i prodotti cadono in confisca.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva