Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per la lavorazione di semi oleosi eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro.
[3]Chiunque esegue lavorazioni di oli di semi in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, e' punito con multa da lire duecentomila a lire un milione nonche' con multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta frodata o che pote' essere frodata.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva