Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per la lavorazione di semi oleosi eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro.
[3]Chiunque esegue lavorazioni di oli di semi in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, e' punito con multa da lire duecentomila a lire un milione nonche' con multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta frodata o che pote' essere frodata.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva