Art. 47

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[1](Art. 16, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per la circolazione di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione senza bolletta di legittimazione.

[3]Chiunque pone in circolazione oli di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare, e' punito con multa dal doppio al decuplo della imposta gravante su detti prodotti.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art47 · fonte su Normattiva