Art. 47
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[1](Art. 16, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per la circolazione di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione senza bolletta di legittimazione.
[3]Chiunque pone in circolazione oli di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare, e' punito con multa dal doppio al decuplo della imposta gravante su detti prodotti.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva