Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1959 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Pene per la detenzione di olio di lino cotto non condizionato nei prescritti recipienti.

[3]L'esercente deposito commerciale od esercizio di minuta vendita che e' trovato in possesso di olio di lino cotto non condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, e' punito con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 20 ( in G.U. 1a s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione".

Testo vigente dal 22 marzo 1959 al 15 aprile 1962 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art48 · fonte su Normattiva