Art. 5
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[1](Art. 5, secondo, terzo, quarto e sesto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Facolta' dell'Amministrazione finanziaria e degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.
[3]L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di applicare suggelli agli apparecchi, alle tubazioni ed ai meccanismi delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi, nonche' di ordinare, a spese del fabbricante e del raffinatore, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una piu' efficace vigilanza. Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento e gli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facolta' di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle fabbriche, nelle raffinerie, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi di minuta vendita di cui al primo comma del precedente art. 4, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta', redigendo verbale in doppio originale, da firmarsi dall'esercente, al quale e' consegnato un esemplare, di prelevare campioni di semi oleosi e di oli di semi. Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facolta' di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva