Art. 5

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[1](Art. 5, secondo, terzo, quarto e sesto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Facolta' dell'Amministrazione finanziaria e degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.

[3]L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di applicare suggelli agli apparecchi, alle tubazioni ed ai meccanismi delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi, nonche' di ordinare, a spese del fabbricante e del raffinatore, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una piu' efficace vigilanza. Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento e gli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facolta' di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle fabbriche, nelle raffinerie, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi di minuta vendita di cui al primo comma del precedente art. 4, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta', redigendo verbale in doppio originale, da firmarsi dall'esercente, al quale e' consegnato un esemplare, di prelevare campioni di semi oleosi e di oli di semi. Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facolta' di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art5 · fonte su Normattiva