Art. 50

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[1](Art. 19, ultimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

[2]Pene per la manomissione od alterazione di congegni, bolli e sigilli posti dalla Amministrazione.

[3]Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, e' punito a termini dell'art. 349 del Codice penale. Qualora si verifichi il caso della violazione colposa, sono applicabili le pene previste dall'art. 350 del Codice penale.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art50 · fonte su Normattiva