Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19, ultimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

[2]Pene per la manomissione od alterazione di congegni, bolli e sigilli posti dalla Amministrazione.

[3]Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, e' punito a termini dell'art. 349 del Codice penale. Qualora si verifichi il caso della violazione colposa, sono applicabili le pene previste dall'art. 350 del Codice penale.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art50 · fonte su Normattiva