Art. 52

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[1](Art. 19, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per la vendita e detenzione di oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti o con altri grassi animali o vegetali.

[3]Chiunque detiene, vende, pone in vendita o comunque mette in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che hanno subito trattamenti fisici o chimici, e' punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione cinquecentomila ed e' tenuto al pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art52 · fonte su Normattiva