Art. 52

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per la vendita e detenzione di oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti o con altri grassi animali o vegetali.

[3]Chiunque detiene, vende, pone in vendita o comunque mette in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che hanno subito trattamenti fisici o chimici, e' punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione cinquecentomila ed e' tenuto al pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art52 · fonte su Normattiva