Art. 6
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[1](Art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori.
[3]I fabbricanti ed i raffinatori degli oli di semi hanno l'obbligo di:
- a)prestare gratuitamente la loro opera per lo svolgimento delle operazioni di riscontro, e fornire i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno stabiliti;
- b)tenere le scritture prescritte dall'Amministrazione finanziaria, nonche' mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio della industria;
- c)fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alla vigilanza della fabbrica e della raffineria, i locali necessari per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla attrezzatura, all'arredamento, alla pulizia, all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali stessi, nonche' al rifornimento dell'acqua potabile.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva