Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori.

[3]I fabbricanti ed i raffinatori degli oli di semi hanno l'obbligo di:

  • a)prestare gratuitamente la loro opera per lo svolgimento delle operazioni di riscontro, e fornire i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno stabiliti;
  • b)tenere le scritture prescritte dall'Amministrazione finanziaria, nonche' mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio della industria;
  • c)fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alla vigilanza della fabbrica e della raffineria, i locali necessari per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla attrezzatura, all'arredamento, alla pulizia, all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali stessi, nonche' al rifornimento dell'acqua potabile.3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art6 · fonte su Normattiva