Art. 9

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[1](Art. 5, primo periodo del primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Trasporto dei semi oleosi esteri dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione.

[3]I semi oleosi importati dall'estero, per i quali e' stata pagata la sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, debbono essere avviati, con bolletta di accompagnamento, dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione. La bolletta di accompagnamento, da emettere per ciascuna qualita' di semi, deve contenere:

  • a)il nominativo dell'importatore o di chi lo rappresenta;
  • b)l'indicazione dello stabilimento destinatario;
  • c)la quantita', la qualita' e la provenienza dei semi;
  • d)il processo tecnico - con solvente o a pressione - che dovra' essere eseguito nella disoleazione;
  • e)la percentuale della resa in olio greggio presa a base per la liquidazione della sovraimposta di confine, nonche' l'importo complessivo pagato per detta sovraimposta.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art9 · fonte su Normattiva