Art. 9
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[2]Trasporto dei semi oleosi esteri dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione.
[3]I semi oleosi importati dall'estero, per i quali e' stata pagata la sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, debbono essere avviati, con bolletta di accompagnamento, dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione. La bolletta di accompagnamento, da emettere per ciascuna qualita' di semi, deve contenere:
- a)il nominativo dell'importatore o di chi lo rappresenta;
- b)l'indicazione dello stabilimento destinatario;
- c)la quantita', la qualita' e la provenienza dei semi;
- d)il processo tecnico - con solvente o a pressione - che dovra' essere eseguito nella disoleazione;
- e)la percentuale della resa in olio greggio presa a base per la liquidazione della sovraimposta di confine, nonche' l'importo complessivo pagato per detta sovraimposta.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva