Art. 20
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 23
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:
- 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2)un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;
- 3)cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 4)i verbali di nomina degli scrutatori;
- 5)il pacco delle schede che al sindaco e' stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6)due urne del tipo descritto nell'art. 22;
- 7)due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 8)congruo numero di matite copiative per il voto.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva