Art. 26
[2]Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggero e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:
- 1)funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
- 2)notai;
- 3)impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;
- 4)ufficiali giudiziari. Al segretario e' corrisposto, dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale e' atto pubblico. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 maggio 1956, n. 493
3La L. 16 maggio 1956, n. 493 ha disposto (con l'art. 21) che "La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge."
Testo vigente dal 27 giugno 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva