Art. 27
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30
Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dallo Stato.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva