Art. 27D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dallo Stato.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art27 · fonte su Normattiva