Art. 40D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 43

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identita' o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio e' in grado di accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 78. L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione. In caso di dubbi sulla identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 46.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art40 · fonte su Normattiva