Art. 57
[2]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei Deputati nonche' alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva