Art. 57

[1](D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27)

[2]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei Deputati nonche' alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art57 · fonte su Normattiva