Art. 63L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 25

Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore. I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell'art. 6 conservano il trattamento di cui godevano.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art63 · fonte su Normattiva