Art. 65

[1](D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 81 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27)

[2]Qualora un deputato sia tratto in arresto perche' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art65 · fonte su Normattiva