Art. 81
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21
I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva