Art. 73D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72

Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art73 · fonte su Normattiva