Art. 81D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21

I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art81 · fonte su Normattiva