Art. 107T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.

Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art107 · fonte su Normattiva