Art. 1143 c.nav. — Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile
[1]Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
[2]Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantita'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva