Art. 86D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art86 · fonte su Normattiva